Come convertire il permesso di soggiorno da stagionale a subordinato non stagionale

La recente normativa italiana ha introdotto importanti novità per i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Grazie al Decreto Legge 145/2024, è ora possibile convertire questo tipo di permesso in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) al di fuori delle quote previste dai decreti flussi. Questo significa che la domanda di conversione può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.
Requisiti fondamentali per la conversione
Per poter convertire un permesso di soggiorno da stagionale a subordinato non stagionale, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici:
- Aver svolto regolare attività lavorativa stagionale sul territorio nazionale per almeno tre mesi
- Nel settore agricolo, è sufficiente aver prestato almeno 13 giorni mensili per un totale di 39 giornate lavorative (come specificato dalla circolare 5969 del 27.10.2023)
- Avere un’offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che garantisca:
- Un orario di lavoro di almeno 20 ore settimanali
- Nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (€538,69 al mese)
Validità del permesso scaduto
Un aspetto importante da considerare è che la normativa non prevede un termine perentorio entro il quale presentare la domanda di conversione, né richiede espressamente che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale sia ancora in corso di validità. La giurisprudenza ha chiarito che il termine di scadenza del permesso è da considerarsi “ordinatorio” ai fini della richiesta di conversione.
In generale, la legge prevede un periodo di “tolleranza” di sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno per chiederne il rinnovo o la conversione. Inoltre, secondo recenti sentenze (C.d.S., Sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995; TAR Lazio, sentenza n. 1840/2024), il superamento del termine di validità del permesso non è un ostacolo alla conversione, purché vengano dimostrati i presupposti sostanziali per il conseguimento del permesso per lavoro subordinato.
Possibilità di conversione
È importante sottolineare che:
- È possibile convertire un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso per lavoro subordinato non stagionale
- È possibile convertire in un permesso per motivi familiari, in presenza dei requisiti per il ricongiungimento familiare, entro un anno dalla scadenza del permesso originario
- Non è possibile convertire in un permesso per lavoro autonomo
- Non è possibile convertire in un permesso per attesa occupazione
Perdita del posto di lavoro
Secondo le nuove disposizioni del DL 145/24, in caso di perdita del posto di lavoro, il lavoratore stagionale ha sessanta giorni dalla fine del precedente contratto per trovare una nuova offerta di lavoro stagionale, dopodiché dovrà lasciare il territorio nazionale. Inoltre, i lavoratori stagionali devono iscriversi alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Procedura per la richiesta di conversione
Per richiedere la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, è necessario seguire questi passaggi:
- Presentare domanda telematica attraverso il portale del Ministero dell’Interno
- Accedere al portale con identità digitale SPID o CIE
- Compilare e inviare la domanda dal portale, accedendo alla sezione “compila domande”, cliccando su “nulla osta per motivi di lavoro”, scegliendo “Conversioni fuori quota e progetti speciali” e compilando il modello VB
Documentazione necessaria
Alla domanda di conversione devono essere allegati i seguenti documenti:
- Attestazione dello svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi
- Modello UNI-LAV (comunicazione obbligatoria di assunzione per lavoro stagionale)
- Permesso di soggiorno del richiedente (o in attesa di rilascio, indicare data della richiesta e numero dell’assicurata)
- Passaporto o altro documento di identità valido del lavoratore
- Autocertificazione dell’iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio
- Autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale del datore di lavoro
- Copia del documento di identità del datore di lavoro (e permesso di soggiorno se straniero)
- Proposta di contratto di soggiorno
- Certificato di idoneità alloggiativa o ricevuta della richiesta
- Eventuale dichiarazione di cessione di fabbricato
- Eventuale documento che conferma lo stato di rifugiato/apolide
È possibile allegare qualsiasi altra documentazione utile all’accoglimento dell’istanza. Una volta verificati tutti i requisiti durante la convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, verrà consegnata una copia del contratto di soggiorno firmato da entrambe le parti e vidimato, oltre al kit per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro.
Rientro nel paese d’origine
È importante notare che per la conversione del permesso di soggiorno da stagionale a subordinato non stagionale, non è necessario che il lavoratore rientri nel proprio Stato d’origine per il rilascio di un ulteriore visto.
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