Ricongiungimento e coesione familiare: analisi comparativa e aggiornamenti normativi

Ricongiungimento e coesione familiare: analisi comparativa e aggiornamenti normativi

Il diritto all’unità familiare rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema giuridico italiano ed europeo in materia di immigrazione. Tale diritto si esprime principalmente attraverso due istituti: il ricongiungimento familiare e la coesione familiare. Sebbene entrambi mirino a preservare o ricostituire il nucleo familiare, presentano differenze sostanziali nella loro applicazione, nei requisiti e nelle procedure. Questo articolo si propone di analizzare in modo approfondito questi due istituti, evidenziando le loro peculiarità e fornendo un quadro aggiornato della normativa vigente.

Il quadro normativo di riferimento

La disciplina del ricongiungimento e della coesione familiare trova il suo fondamento nei seguenti riferimenti normativi:

  • Costituzione Italiana: art. 29 (riconoscimento dei diritti della famiglia)
  • D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione): artt. 28-30
  • D.P.R. 394/1999 (Regolamento di attuazione): artt. 5-6
  • Direttiva 2003/86/CE sul diritto al ricongiungimento familiare
  • Direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini UE e dei loro familiari

Il ricongiungimento familiare: caratteristiche e procedura

Definizione e ambito di applicazione

Il ricongiungimento familiare è l’istituto giuridico che consente a un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia di richiedere l’ingresso di familiari che risiedono all’estero. La disciplina è contenuta principalmente nell’art. 29 del Testo Unico sull’Immigrazione.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del ricongiungimento familiare:

  1. Il coniuge o parte dell’unione civile non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni
  2. I figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso
  3. I figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale
  4. I genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute

Requisiti per il richiedente

Per poter avviare la procedura di ricongiungimento familiare, il richiedente deve dimostrare di possedere:

  1. Un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, studio, motivi religiosi o familiari
  2. Un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica o che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria
  3. Un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere

Procedura di ricongiungimento

La procedura si articola nelle seguenti fasi:

  1. Presentazione della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare attraverso il portale informatico del Ministero dell’Interno
  2. Verifica dei requisiti da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura competente
  3. Rilascio del nulla osta entro 90 giorni dalla richiesta (in caso di esito positivo)
  4. Richiesta del visto d’ingresso da parte del familiare presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese d’origine
  5. Ingresso in Italia entro il termine di validità del visto
  6. Richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia

La coesione familiare: caratteristiche e procedura

Definizione e ambito di applicazione

La coesione familiare (o “mantenimento dell’unità familiare”) è l’istituto che consente il rilascio o la conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari a favore di stranieri già presenti sul territorio italiano. La disciplina è contenuta principalmente nell’art. 30 del Testo Unico sull’Immigrazione.

Casi di applicazione

La coesione familiare si applica in diverse situazioni:

  1. Stranieri già regolarmente soggiornanti ad altro titolo, che intendono convertire il proprio permesso in permesso per motivi familiari
  2. Familiari di cittadini italiani o UE già presenti sul territorio nazionale
  3. Stranieri che hanno contratto matrimonio o unione civile con cittadini italiani o comunitari in Italia
  4. Minori stranieri residenti con genitori regolarmente soggiornanti
  5. Genitori di minori italiani residenti in Italia

Procedura di coesione familiare

La procedura è generalmente più semplice rispetto al ricongiungimento:

  1. Presentazione della domanda direttamente alla Questura territorialmente competente
  2. Documentazione del vincolo familiare e degli altri requisiti previsti
  3. Rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari

Differenze fondamentali tra i due istituti

Le principali differenze tra ricongiungimento e coesione familiare possono essere così riassunte:

AspettoRicongiungimento familiareCoesione familiare
Localizzazione del familiareAll’esteroGià presente in Italia
Autorità competenteSportello Unico per l’Immigrazione (Prefettura)Questura
Nulla osta all’ingressoNecessarioNon necessario
Requisiti economici e abitativiSempre richiestiRichiesti in casi specifici
TempistichePiù lunghe (procedura articolata)Relativamente brevi
Visto d’ingressoNecessarioNon necessario

Aggiornamenti normativi recenti

Modifiche legislative

Nel corso degli ultimi anni, la normativa ha subito diverse modifiche, tra cui:

  1. Semplificazione documentale: Il DL 113/2018 (convertito con modificazioni dalla L. 132/2018) ha rivisto alcuni requisiti documentali, in particolare per quanto riguarda la certificazione dei vincoli familiari.
  2. Estensione ai partner di unioni civili: La Legge 76/2016 ha esteso i diritti di ricongiungimento anche alle parti dell’unione civile.
  3. Implementazione del portale informatico: Dal 2018, la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere presentata esclusivamente per via telematica.
  4. Innovazioni procedurali post-pandemia: A seguito dell’emergenza COVID-19, sono state introdotte procedure semplificate e digitalizzate per la presentazione delle istanze.

Orientamenti giurisprudenziali significativi

La giurisprudenza nazionale ed europea ha contribuito a definire l’interpretazione delle norme, con particolare riferimento a:

  1. Allargamento del concetto di famiglia: Diverse sentenze della Corte di Giustizia dell’UE e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo hanno progressivamente ampliato la nozione di nucleo familiare meritevole di tutela.
  2. Valutazione dell’adeguatezza del reddito: La giurisprudenza ha chiarito che la valutazione della capacità economica deve tenere conto delle specifiche circostanze del nucleo familiare.
  3. Interesse superiore del minore: Le corti hanno ribadito che in tutte le decisioni concernenti minori, l’interesse di questi ultimi deve essere considerato preminente.
  4. Sentenza 202/2013 della Corte Costituzionale: Ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’automatismo espulsivo nei confronti del genitore di minore regolarmente soggiornante in Italia.

Sfide e criticità attuali

Nonostante i progressi normativi, permangono alcune criticità nei procedimenti di ricongiungimento e coesione familiare:

  1. Lungaggini procedurali: I tempi di attesa, soprattutto per il ricongiungimento familiare, rimangono spesso superiori a quelli previsti dalla normativa.
  2. Problematiche nella dimostrazione dei vincoli familiari: Per cittadini provenienti da paesi con sistemi anagrafici carenti o in situazioni di crisi, la certificazione dei legami familiari può risultare particolarmente complessa.
  3. Interpretazione restrittiva dei requisiti reddituali e abitativi: In alcune circostanze, un’interpretazione troppo rigida può compromettere il diritto all’unità familiare.
  4. Coordinamento tra diverse autorità: La necessità di coordinamento tra Prefetture, Questure e rappresentanze diplomatiche può generare inefficienze e incongruenze.

Conclusioni

Il diritto all’unità familiare, espresso attraverso gli istituti del ricongiungimento e della coesione familiare, rappresenta un elemento fondamentale nella regolamentazione dell’immigrazione in Italia. Pur perseguendo lo stesso obiettivo di base, questi due strumenti normativi operano in contesti e con modalità differenti, rispondendo a situazioni diverse nella vita dei cittadini stranieri.

Le recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali hanno contribuito a rafforzare e a rendere più efficaci questi istituti, anche se permangono alcune criticità che richiedono ulteriori interventi. La sfida per il futuro sarà quella di trovare un equilibrio tra la necessità di controllare i flussi migratori e il rispetto del diritto fondamentale all’unità familiare, in linea con i principi costituzionali e con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia.

Riferimenti bibliografici

  • Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. 286/1998)
  • Regolamento di attuazione del Testo Unico (D.P.R. 394/1999)
  • Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare
  • Circolare del Ministero dell’Interno del 17 febbraio 2022, n. 400/C/2022
  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2013
  • Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili)

 

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