Unire le Famiglie: Guida al Ricongiungimento Familiare in Italia nel 2025

Il ricongiungimento familiare rappresenta uno dei diritti fondamentali riconosciuti agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Questa procedura consente al cittadino straniero di poter essere raggiunto dai propri familiari, favorendo così l’unità familiare e l’integrazione nella società italiana. Il presente articolo offre una panoramica aggiornata sulla normativa vigente, i requisiti necessari e le procedure da seguire per ottenere il ricongiungimento familiare in Italia.
Chi può richiedere il ricongiungimento familiare
Il diritto al ricongiungimento familiare è riconosciuto al cittadino straniero titolare di:
- Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- Permesso di soggiorno con validità non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, protezione sussidiaria, motivi religiosi o motivi familiari
Familiari che possono essere ricongiunti
Secondo l’articolo 29 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e successive modifiche, i familiari che possono essere ricongiunti sono:
- Coniuge: non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni. Dal 2016, il ricongiungimento è esteso anche al partner con cui il richiedente è legato da un’unione civile.
- Figli minori: inclusi i figli del coniuge o nati fuori dal matrimonio, a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso. I minori adottati, affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
- Figli maggiorenni a carico: solo se per ragioni oggettive non possono provvedere alle proprie necessità di vita a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale.
- Genitori a carico: se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure genitori ultrasessantacinquenni, se gli altri figli non possono provvedere al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute.
Requisiti necessari per il ricongiungimento
1. Requisiti di reddito
Il richiedente deve dimostrare di possedere un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore a:
- Per 1 familiare: importo annuo dell’assegno sociale (per il 2025: circa 7.002,97 euro)
- Per 2 o 3 familiari: il doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale
- Per 4 o più familiari: il triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale
Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai 14 anni o di familiari di titolari di protezione internazionale, è richiesto un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Nel calcolo del reddito complessivo possono essere considerati anche i redditi dei familiari conviventi con il richiedente.
2. Requisiti di alloggio
È necessario dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali. L’alloggio deve essere:
- Fornito dei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
- Idoneo secondo i parametri di superficie in relazione al numero di persone che vi abitano
- Conforme ai requisiti igienico-sanitari
Per il ricongiungimento di un solo minore di 14 anni o di due o più figli minori di 14 anni, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.
Procedura per il ricongiungimento familiare
1. Presentazione della domanda
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale dedicato del Ministero dell’Interno (https://nullaostalavoro.dlci.interno.it). Per la compilazione della domanda ci si può avvalere del supporto gratuito dei Patronati.
2. Documentazione da allegare
Durante la procedura di domanda online, sarà necessario caricare:
- Copia del titolo di soggiorno in corso di validità o ricevuta di rinnovo
- Documentazione attestante la disponibilità di un alloggio idoneo
- Documentazione attestante il reddito
- Documentazione attestante il vincolo familiare (certificati di matrimonio, nascita, etc.)
- Documentazione specifica per ogni categoria di familiare da ricongiungere
Per la documentazione proveniente dall’estero, è necessaria la traduzione e legalizzazione o apostille, salvo diversi accordi internazionali.
3. Tempistiche e rilascio del nulla osta
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, ricevuta la domanda, entro 90 giorni dalla presentazione deve rilasciare il nulla osta o comunicare l’eventuale rigetto della domanda.
Il nulla osta ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio, entro i quali i familiari devono richiedere il visto d’ingresso presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel loro Paese.
4. Richiesta del visto d’ingresso
Il familiare da ricongiungere deve recarsi presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel proprio Paese presentando:
- Passaporto valido
- Nulla osta al ricongiungimento familiare
- Documentazione comprovante il rapporto di parentela, matrimonio, etc.
5. Ingresso in Italia e richiesta del permesso di soggiorno
Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, il familiare ricongiunto deve recarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione per:
- Sottoscrivere l’accordo di integrazione (se maggiorenne)
- Richiedere il codice fiscale
- Richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari
La domanda di permesso di soggiorno va presentata presso gli uffici postali tramite kit apposito. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare che ha effettuato il ricongiungimento e consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio, l’iscrizione alle liste di collocamento e lo svolgimento di attività lavorativa.
Casi particolari
Ricongiungimento per titolari di protezione internazionale
I titolari di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) godono di condizioni più favorevoli:
- Non devono dimostrare i requisiti di alloggio e reddito
- Possono richiedere il ricongiungimento anche per altri familiari non inclusi nelle categorie standard, se a carico, qualora non sia possibile accertare l’esistenza di vincoli familiari attraverso documenti ufficiali
Ricongiungimento per cittadini UE e loro familiari
I cittadini dell’Unione Europea e i loro familiari non seguono la procedura sopra descritta, ma si applicano le disposizioni del D.Lgs. 30/2007, che prevede condizioni più favorevoli e una procedura semplificata.
Ricorsi in caso di diniego
In caso di diniego della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, è possibile presentare ricorso al Tribunale ordinario (sezione specializzata in materia di immigrazione) entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Normative di riferimento
- Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione)
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 (regolamento di attuazione)
- Decreto Legislativo n. 5/2007 (recepimento direttiva 2003/86/CE)
- Decreto Legislativo n. 30/2007 (per i cittadini UE)
- Legge n. 76/2016 (disciplina delle unioni civili)
- Circolari e disposizioni ministeriali aggiornate al 2025
Conclusioni
Il ricongiungimento familiare rappresenta uno strumento fondamentale per garantire il diritto all’unità familiare dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Nonostante la complessità della procedura e dei requisiti richiesti, è un diritto pienamente tutelato dall’ordinamento italiano ed europeo.
Per una consulenza personalizzata e un supporto nella procedura di ricongiungimento familiare, è consigliabile rivolgersi a patronati, associazioni specializzate nell’assistenza ai migranti o a un avvocato specializzato in diritto dell’immigrazione.
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